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Articolo 172 del Codice della Strada: i bimbi in auto secondo la legge

La Legge che regola il trasporto dei bambini in auto.
mercoledì 14 ottobre 2020 | di Giada Negro
Articolo 172 del Codice della Strada: i bimbi in auto secondo la legge

L'articolo 172 del Codice della Strada regolamenta in materia di trasporto dei bambini in auto; in particolare si occupa dei seggiolini auto per bambini sancendone l'obbligatorietà fino ai 150 cm di altezza (circa 12 anni di età); inoltre con l’entrata in vigore della legge sui dispositivi anti abbandono, prevede anche l’obbligo di dotarsi di un dispositivo anti abbandono se si trasportano in auto bambini di età inferiore ai 4 anni.
Ma non solo: nella Legge vengono anche classificate le differenti tipologie di vetture sulle quali possono essere installati i dispositivi di ritenuta per bambini.

Articolo 172 Codice della Strada: cosa succede in Italia?

La norma italiana sulla sicurezza in auto dei bambini.

La legge è chiara al riguardo: “I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato […]”.
Non è solo un discorso di sanzioni o di rispetto delle leggi, è qualcosa di più serio: ha a che fare con la sicurezza, la salute e in alcuni casi con la vita stessa dei bambini che viaggiano in auto.

La normativa italiana che si occupa dei sistemi di ritenuta dei bambini è l’articolo 172 del Codice della Strada modificato con l’entrata in vigore della legge 1° ottobre 2018, n.117, che aggiunge anche l’obbligo di utilizzare un dispositivo anti abbandono se si trasportano in auto bambini di età inferiore ai 4 anni. Con queste modifiche, e con quelle precedenti risalenti al Decreto legislativo n. 150 del 2006, è stato innalzato il livello di sicurezza del trasporto in auto (anche se a nostro avviso alcuni punti presentano delle palesi lacune), sancendo con maggiore urgenza l’obbligatorietà delle cinture di sicurezza per tutti gli occupanti del veicolo ed introducendo in maniera sistematica l’uso dei sistemi di ritenuta (seggiolini e rialzi) per bambini.

Per sistema di ritenuta la Legge intende "un dispositivo di sicurezza che limita i danni in caso di urti e collisioni."
I bambini possono essere trasportati sugli autoveicoli rispettando specifiche condizioni determinate dal tipo di autoveicolo, dalle caratteristiche strutturali dello stesso, dai dispositivi di sicurezza presenti e dall’impiego cui il veicolo è destinato. Fatta questa doverosa premessa vediamo nel dettaglio cosa sancisce il Codice della Strada in merito alla sicurezza in auto.

L'articolo 172 del Codice della Strada che definisce i seggiolini auto - Cercaseggiolini

La classificazione dei veicoli

In base alla tipologia dei veicoli sono previste differenti disposizioni in merito ai sistemi di ritenuta, sia per bambini che per gli adulti.
Il Codice della Strada, all’articolo 47, classifica i veicoli su strada in 12 categorie internazionali, tra queste ovviamente la categoria dei veicoli a motore è scomposta a sua volta in varie classi.
Quelle interessate ai sistemi di ritenuta per bambini sono due:

  • Categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
  • Categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote.

Eccole nel dettaglio:
M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

Obbligo di utilizzo del seggiolino auto: dove?

1.Dispositivi di ritenuta per bambini sulle autovetture per uso privato

Autoveicoli provvisti di cinture di sicurezza.
Sui veicoli facenti parte delle categorie M1 e N1 muniti di cinture di sicurezza, i bambini aventi statura inferiore a 1,50 m e di peso inferiore a 36 Kg devono essere sempre assicurati con dispositivi di ritenuta per bambini, regolarmente omologati ed adeguati al loro peso.
La nuova norma perciò fa divieto ASSOLUTO di trasportare i bambini di età inferiore a 3 anni sui sedili posteriori se non viaggiano su dispositivi adeguati ed idonei, anche in presenza di accompagnatore maggiore di 16 anni di età (cosa che invece era ammessa con la precedente versione della norma). In poche parole se non ci sono seggiolini o adattatori i bambini non possono essere trasportati, con nessuna eccezione.
In caso di violazione si applica la sanzione prevista, ovvero una multa che varia dagli 80 ai 323 euro fino ad arrivare al ritiro della patente in caso di recidivia.

Autoveicoli sprovvisti di cinture di sicurezza dall’origine.
Singolare è il caso dei veicoli che fin dall’immatricolazione non prevedono le cinture di sicurezza e per struttura stessa del veicolo non ne consentono neanche l’installazione postuma.
Si tratta di autoveicoli molto vecchi (ad esempio le auto d’epoca) che rientrano nella categoria internazionale M1, N1, N2, N3 sui quali “è consentito il trasporto senza l’utilizzazione di dispositivi di ritenuta di bambini di età superiore a 3 anni, i quali, tuttavia, devono, di norma, prendere posto sui sedili posteriori; possono occupare anche il sedile anteriore solo se la loro statura supera il metro e 50 di altezza.
I bambini al di sotto dei tre anni su questi veicoli non possono essere trasportati. Questo comma è volto a garantire una maggiore sicurezza dei bambini, ma non prevede, tuttavia, una sanzione amministrativa in caso di effrazione (escludendo ovviamente gli eventuali profili di responsabilità civile e penale in caso di incidente stradale).

Autocarri
Gli autocarri, definiti dal Codice della Strada come “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse” e appartenenti alle categorie internazionali N1, N2 e N3, consentono il trasporto a bordo solo delle persone addette all'uso o al trasporto di cose. L’Articolo 82 del Codice della strada di fatto sancisce l’impossibilità di far viaggiare i bambini su questi veicoli. Di norma. Eh sì, perché in caso di minori lecitamente impiegati in attività lavorative complementari al trasporto, essi possono prendere posto sugli autocarri. Come, con che sistema di ritenuta e con quali vincoli non viene citato nella legge.

2. Dispositivi di ritenuta per bambini sui taxi e sugli autoveicoli da noleggio con conducente

Sebbene come già detto l’Articolo 172 sia stato rivisto e modificato per ottenere, con norme più dettagliate, un maggior grado di sicurezza in tema di bambini in auto, restano, a nostro avviso, delle lacune che ancora devono essere colmate per ottenere davvero un buon grado di tutela dei piccoli durante i viaggi.

Per i veicoli utilizzati one-shot, come i taxi o gli autoveicoli a noleggio, la Legge infatti non prevede l’obbligo di alcun dispositivo di sicurezza per i bambini; l’importante è che i piccoli con statura inferiore a 1,50 m, viaggino sui sedili posteriori e con un accompagnatore di almeno 16 anni. E questo vale su tutti i territori e su tutte le tipologie di strada, anche quelle extra urbane.

L’unica cosa che un genitore attento e sensibile alla sicurezza in auto può fare è portarsi un seggiolino da casa (ipotesi abbastanza complessa da attuare, lo sappiamo!) oppure richiedere un mezzo autorizzato al servizio di pubblico di piazza o di noleggio con conducente che sia dotato di un sistema di ritenuta per bambini.

3. Dispositivi di ritenuta per bambini sugli autobus e minibus

Si va a scuola con l’autobus o con il minibus (appartenenti alle categorie M2 e M3), ma quanto sono sicuri? Cosa dice l’Articolo 172 al riguardo?
La legge stabilisce che, per i bambini di età inferiore ai 3 anni non c’è nessun obbligo: essi possono liberamente scorrazzare nel minibus senza essere assicurati ad alcun dispositivo. Diverso invece per i bambini dai 3 anni in su; per loro infatti la Legge prevede che devono essere trasportati utilizzando “i sistemi di ritenuta di cui l’autobus o il minibus è dotato e per i quali sia compatibile l’impiego da parte dei bambini stessi”.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sancito l’obbligatorietà di cinture di sicurezza e/o sistemi di ritenuta per bambini con una nota apposita allegata all’Articolo 172. A rendere ancora più emblematica la regolamentazione troviamo infine il comma 6 che afferma che sui mezzi appartenenti alle suddette categorie (M2 e M3) i minori di peso inferiore ai 36 kg devono viaggiare con sistemi di ritenuta solo se sono effettivamente installati sui veicoli al momento del controllo.

Quindi, ricapitolando, se i seggiolini auto non sono previsti o presenti su autobus o minibus, l’Articolo 172 ammette che i piccoli di età inferiore ai 3 anni possono viaggiare senza alcun tipo di sistema di ritenuta. I più “grandi” (maggiori di 3 anni), invece, devono essere assicurati con i sistemi, cinture o seggiolini, sempre che siano effettivamente presenti, altrimenti la normativa non specifica altro.

Articolo 172 Codice della Strada- Su quali veicoli bisogna utilizzare il seggiolino auto e come? - Cercaseggiolini

Installazione dei seggiolini auto per bambini

In chiusura l’articolo 172 del Codice della Strada pone dei vincoli sulle caratteristiche e sulle modalità di installazione dei dispositivi di sicurezza per bambini:

  • i sistemi di ritenuta per bambini devono essere adeguati al loro peso e devono essere di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite.
  • gli estremi di omologazione e la classe di peso devono essere iscritti obbligatoriamente e in maniera ben visibile sull'etichetta di omologazione del seggiolino auto. Caratteristiche, gruppi di peso e tutte le altre specifiche tecniche sono ampiamente legiferate dalla nuova normativa ECE R129 e dalla ECE R44 (dismessa e non più in vigore da settembre 2024).
  • i bambini non possono essere trasportati su un seggiolino di sicurezza contrario al senso di marcia se è attivato l’airbag frontale, a meno che questo non venga disattivato in maniera adeguata.
  • sui mezzi pubblici come autobus e minibus (ovvero le categorie internazionali M2 ed M3 autobus e minibus) i dispositivi presenti devono essere specificatamente omologati per il trasporto di bambini su tali veicoli.

L’articolo 172 del Codice della Strada ha sicuramente contribuito ad accrescere un maggiore senso di responsabilità civile ed etica in materia di sicurezza dei bambini in auto ma, a nostro avviso, molto, moltissimo deve ancora essere fatto.

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